In merito allo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l’individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. (Atto n. 247), si riportano di seguito i rilievi deliberati dalle due commissioni di Giustizia e Bilancio.

Rilievi deliberati dalla Commissione II Giustizia

a) all’articolo 1, comma 1, lettera o), siano soppresse le parole «per la temporanea registrazione e per», nonché le seguenti «in tempo reale o in differita»;

b) all’articolo 4, comma 1, dopo la parola «sicurezza» siano aggiunte le seguenti «e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 268 del codice di procedura penale»;

c) l’articolo 4 sia inteso come diretto ad imporre che, nel tempo necessario e indispensabile nel quale i fornitori che raccolgono il dato lo trasferiscono all’archivio riservato presso la Procura della Repubblica, siano assicurati, sotto ogni profilo tecnico, l’obbligo di riservatezza del processo di gestione e trasmissione dello stesso, tale che nessun soggetto estraneo all’autorità giudiziaria possa in ogni caso accederne al contenuto;

d) alla tabella allegata, alla categoria «intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico)» il riferimento all’acquisizione «della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti, delle password, con funzione di keylogger», quando non rientri nei flussi di comunicazione, sia previsto nell’ambito dell’attività di indagine sottoposta alle condizioni di cui agli articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale.

Rilievi deliberati dalla Commissione V Bilancio

a) All’articolo 8 aggiungere infine il seguente comma: 3. Ai componenti del Tavolo tecnico permanente di cui al comma 1 non spettano, per l’attività prevista dai commi 1 e 2, compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

b) All’articolo 9, sopprimere il comma 3;

c) e con le seguenti osservazioni:

    •     si valuti l’opportunità di sopprimere l’articolo 10;
    •     si valuti l’opportunità di prevedere, nel listino allegato al presente schema di decreto ministeriale, una più specifica classificazione delle prestazioni effettuate e dei materiali utilizzati, sentiti gli operatori del settore, ai fini dell’adempimento degli obblighi dei fornitori delle prestazioni di cui all’articolo 3».

Per approfondire:

Audizioni sullo schema di decreto ministeriale relativo alle prestazioni funzionali delle intercettazioni