Il 18 marzo 2021 è stata presentata la proposta di legge n. 2956 di “Modifica dell’articolo 254-bis del codice di procedura penale, in materia di termini per la conservazione e di sequestro dei dati informatici, anche di ubicazione, presso i fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni” (rif. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2956&sede=&tipo=) .

Proposta di Legge n. 2956pdf-icon

Tabella di confrontopdf-icon

La proposta di legge interviene sugli articoli:

  • 254-bis del codice di procedura penale
  • 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari o del giudice che procede, emesso entro trenta giorni dalla richiesta. Il decreto è emesso quando sono presenti sufficienti indizi di uno dei reati di cui agli articoli 266 e 266-bis cpp e l’acquisizione è utile per l’accertamento dei fatti.

Di seguito lo schema che rappresenta l’attuale formulazione degli articoli e quella proposta:

Articolo Attuale formulazione Proposta di legge n. 2956
254-bis del codice di procedura penale          1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.           1. Entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, su richiesta del pubblico ministero o del difensore, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e i dati relativi alle chiamate senza risposta sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari o del giudice che procede, emesso entro trenta giorni dalla richiesta. Il decreto è emesso quando sono presenti sufficienti indizi di uno dei reati di cui agli articoli 266 e 266-bis e l’acquisizione è utile per l’accertamento dei fatti. Il giudice può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che l’acquisizione dei dati di cui al comma 1 avvenga mediante copia di essi su un adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è comunque ordinato al fornitore dei servizi di conservare e di proteggere adeguatamente i dati originali.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini e sussistono i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero può disporre l’acquisizione dei dati di cui al medesimo comma 1 con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice indicato al comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati, il giudice dispone l’acquisizione di quelli, indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio dei dati di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima; a tale fine essi hanno facoltà di estrarre copia dei dati trasmessi dai fornitori dei servizi. Se vi è richiesta di parte, il giudice procede alla stampa dei dati in forma intellegibile, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’esecuzione della perizia. Le stampe acquisite sono inserite nel fascicolo per il dibattimento e le parti possono estrarne copia in ogni momento. I dati stralciati sono conservati integralmente in forma digitale nell’archivio di cui all’articolo 269; al pubblico ministero e ai difensori, per l’esercizio dei loro diritti e facoltà, sono consentiti l’accesso all’archivio, la sua consultazione e l’estrazione di copia dei dati stessi. Essi possono in ogni tempo chiedere al giudice l’acquisizione dei dati conservati ai fini dell’utilizzazione per un diverso reato tra quelli di cui agli articoli 266 e 266-bis.
4. I dati acquisiti fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza l’autorizzazione prevista dal comma 1 o la convalida del giudice emessa nei termini di cui al comma 2 del presente articolo ovvero relativi a comunicazioni con le persone indicate nell’articolo 200, comma 1, non sono utilizzabili a carico dell’imputato
132 comma 1 del codice in materia di protezione dei dati personali      1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della
comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione
      1. I dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data in cui si è svolta la comunicazione, per finalità di accertamento dei reati di cui agli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale.
132 comma 1-bis del codice in materia di protezione dei dati personali     1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.        1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni dalla data in cui è avvenuta la chiamata, per le medesime finalità indicate al comma 1.