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Generale Vito BARDI emana ordinanza numero 44

FACENDO SEGUITO A PRECEDENTE PUBBLICAZIONE DELLA REDAZIONE VI RIPORTIAMO DI SEGUITO IL TESTO COMPLETO DELLA ORDINANZA NUMERO 44

“A seguito di una lunga riunione dell’unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre e fino al 2 dicembre, chiuderanno le scuole primarie e secondarie di primo grado della Basilicata”. Lo rende noto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha appena firmato l’ordinanza numero 44 che dispone la chiusura di tutte le scuole della regione. “Abbiamo monitorato da subito i trend dei contagi derivanti dalla riapertura delle scuole – prosegue Bardi – e cercato fino all’ultimo di evitare queste ulteriori misure restrittive, sia perché siamo pienamente consapevoli che la didattica in presenza è di fondamentale importanza per la crescita di questi studenti, in un momento delicato della loro formazione, sia perché siamo consapevoli che la chiusura delle scuole comporta un notevole disagio ai genitori costretti a riorganizzarsi per rendere compatibile il lavoro con l’assistenza ai propri figli. Purtroppo la pandemia che non allenta la sua morsa in tutta Italia, ci impone di trasformare in misure restrittive tutti i trend su cui leggiamo possibili peggioramenti, nell’esclusiva necessità di tutelare la salute della nostra comunità. Tuttavia, abbiamo deciso la chiusura di queste scuole solo per due settimane, fino al 3 dicembre. Monitoreremo quotidianamente i dati e, se la situazione dovesse migliorare, potremo anche interrompere preventivamente la misura. In questa seconda ondata ci siamo dati due parole d’ordine: prevenzione e responsabilità. E’ quello che stiamo facendo: abbiamo rafforzato il piano sanitario. Proprio oggi abbiamo annunciato che a breve saranno disponibili ulteriori 50 posti per pazienti covid grazie ad ospedali da campo tra poco operativi a Potenza e Matera. Non solo: vista la situazione stiamo studiando già provvedimenti di sostegno economico aggiuntivi a quelli annunciati dal Governo, di cui sollecitiamo ancora una volta l’erogazione.

L’obiettivo è – come già successo nel corso della prima ondata – grazie a tutti i nostri provvedimenti, compreso quest’ultimo sulle scuole, di riuscire a rallentare la diffusione del contagio. Sono certo che le famiglie lucane comprenderanno l’importanza di questa scelta che richiede uno sforzo temporaneo nell’interesse dell’intera comunità. L’auspicio è che grazie anche a questa decisione si possa tutti tornare quanto prima alla normalità sicuri e protetti. Andiamo avanti con forza di volontà e fiducia”.


FACENDO SEGUITO A PRECEDENTE PUBBLICAZIONE DELLA REDAZIONE VI RIPORTIAMO DI SEGUITO IL TESTO COMPLETO DELLA ORDINANZA NUMERO 44

Anno 2020 N. 104 bis
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE BASILICATA Potenza, 15 novembre 2020


ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Ordinanza 15 novembre 2020, n.44
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 

Speciale N. 104 bis – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 15/11/2020 2
ORDINANZA n. 44 del 15 novembre 2020.
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;


VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;


VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;


VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;


VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;


VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;


CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli
 effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”, e in particolare l’articolo 2, comma 11, in base al quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario (…) il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo 1, comma 16, ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il
 Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;

CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;


CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;


VISTA la circolare 20 maggio 2020 n. 22 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020;


CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 all’articolo 1, comma 1, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;

VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’articolo 3, comma 2, fa obbligo sull’intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.”;

VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, con le quali sono state ulteriormente aggiornate e integrate le linee guida approvate in data 16 maggio 2020, integrate il 22 e il 25 maggio 2020 con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali, e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;


VISTA l’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;


VISTA l’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 con la quale è stata assentita la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 maggio 2020 di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, tra cui la ripresa dei servizi per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19 giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali; l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed aventi assimilabili, ivi compresi i congressi e i meeting aziendali;


VISTA l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 con la quale è stato disposto l’obbligo di comunicazione e di permanenza domiciliare fiduciaria per chiunque provenga dall’estero, con eccezione degli Stati europei espressamente indicati nell’allegato 1 alla predetta ordinanza; è stata prevista la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rispetto delle misure precauzionali di cui alle linee guida predisposte Task-force Coronavirus della Regione Basilicata ed è stata, altresì, disposta una integrazione delle misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi simili di cui al comma 10 dell’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 2020, n.27;

VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 9 luglio 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati 9 (“linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”) e 15 (linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”), sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;


VISTA l’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 con la quale sono state adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha confermato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sino 31 luglio 2020, e sono state altresì confermate le misure contenute nelle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29;


VISTA l’ordinanza 31 luglio 2020, n. 31 che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;


VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto- legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate il 9 luglio 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano in sostituzione di quelle del decreto come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, nonché le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, di cui all’allegato 9 del medesimo decreto;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, in materia di ingressi nel territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e ulteriori misure per i cittadini provenienti dalla Colombia;


VISTA l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 settembre 2020, le misure cui all’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020, n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del 1 agosto 2020, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi
 ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, che ha recepito l’aggiornamento delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, nonché disposto ulteriori misure in materia di ingressi o rientri dall’estero e la sospensione, all’aperto e al chiuso, delle attività del ballo che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” recante, tra l’altro, la sospensione sino al 7 settembre 2020 delle attività del ballo che hanno luogo, all’aperto o al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” che ha confermato e prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”


VISTA l’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 ottobre 2020, le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e all’ordinanza del 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, e declinato ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;


VISTA l’ordinanza 2 ottobre 2020 n. 35 che, a modifica dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, ha disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico;


VISTA l’ordinanza 7 ottobre 2020 n. 37 che ha disposto la proroga delle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, nonché dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 e 2 ottobre 2020, n. 35;


VISTA l’ordinanza 14 ottobre 2020 n. 38 che ha adottato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, e recato
 disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e misure in materia di ingressi o rientri dall’estero;

VISTA l’ordinanza 21 ottobre 2020 n. 39 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTA l’ordinanza 30 ottobre 2020 n. 40 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, tra cui misure in materia di eventi e competizioni sportive degli sport di contatto, attività sportiva di base e attività motoria, attività del ballo, feste e sagre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo, attività di ristorazione e di istituzioni scolastiche;


VISTE l’ordinanza 2 novembre 2020 n. 41 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare relative al Comune di Irsina (provincia di Matera) e al Comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza);


VISTA l’ordinanza 9 novembre 2020 n. 42 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tra cui disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, nonché relative al Comune di Irsina e al Comune di Genzano di Lucania;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale provenienti da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, che sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;


VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/178/CRO5a/COV19 dell’8 ottobre 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;


VISTO il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” condiviso dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sono efficaci fino al 24 novembre 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, in particolare dell’articolo 2, che ha individuato le regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto”, del citato documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, alle quali si applicano le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;


CONSIDERATO che, sulla base del monitoraggio settimanale COVID-19 del Ministero della salute aggiornato all’11 novembre 2020 (Report n. 26 sintesi nazionale) dall’evoluzione epidemiologica nazionale si osserva che: “Nella maggior parte del territorio la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo 3. (…) 12 regioni al giorno 11/11/2020 avevano superato almeno una soglia critica in area medica o TI. Nel caso si mantenga l’attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni/PPAA hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese. Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è salito da 1.939 (01/11) a 3.081 (11/11); mentre il numero di persone ricoverate in aree mediche è passato da 18.902 (01/11) a 29.444 (11/11). (…) Questa settimana si osserva un ulteriore forte incremento dei casi che porta l’incidenza (dati flusso ISS) negli ultimi 14 gg a 648,33 per 100,000 abitanti nel periodo 26/10/2020-08/11/2020 (vs 523,74 per 100,000 abitanti nel periodo
 19/10/2020-01/11/2020). L’aumento di casi è diffuso in tutto il Paese, con tutte le Regioni/PPAA che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente (flusso MdS/ISS). (…) Nel periodo 22 ottobre– 4 novembre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,43 (95%CI: 1,08 – 1,81). Si riscontrano valori medi di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane e superiori a uno in tutte Regioni/PA. (…)Si conferma che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. (…) Venti Regioni/PA sono classificate a rischio alto e una a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese configurando di fatto su tutto il territorio nazionale un rischio elevato di epidemia non controllata e non gestibile.”;

VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, alla data del 11 novembre 2020, (Report settimanale n.26, del Ministero della Salute, per il periodo 2-8 novembre 2020, aggiornato al 11 novembre 2020) si registrano 1228 nuovi casi. Alla data del 13 novembre 2020 si registrano complessivamente 3.439 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 3.275 si trovano in isolamento domiciliare, e 164 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 23 sono ricoverati in terapia intensiva (11 nell’ospedale “San Carlo” di Potenza e 12 nell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera), su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report settimanale n. 26, dati relativi alla settimana 2-8 novembre 2020 (aggiornati alla data del 11 novembre 2020) Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi, con riferimento alla Regione Basilicata, con una stima di Rt (medio su 14 giorni) calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS “pari a 1.63” (CI: 1.18-2.94);

VISTO, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 non esclude la possibilità di adottare, nelle more dell’adozione di successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – in ragione di sopravvenute ragioni derivanti dall’emergenza sanitaria in atto – misure “più restrittive” ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 33/2020, cvt, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020, e ha altresì disposto che “le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione della didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta con il ricorso alla didattica digitale integrata”;

CONSIDERATO il citato Report settimanale n.26 del Ministero della Salute, per il periodo 2-8 novembre 2020 aggiornato al 11 novembre 2020, da cui risulta che nella Regione sono risultati ulteriori 1.228 nuovi casi di positività al COVID-19, in presenza di un “Rt pari a 1.63”, ciò a conferma del fatto che l’andamento del contagio – nonostante le misure più restrittive adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, in base alle quali sono state sospese una serie di attività tra cui quelle sportive, gli spettacoli anche all’aperto nonché la previsione di ricorrere all’attività didattica in forma digitale integrata (cd. “DAD”) per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – ha registrato un ulteriore forte incremento;

VISTA la successiva ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020, visto il “Documento di Prevenzione e risposta a Covid-19” condiviso dalla Conferenza delle regioni in data 8 ottobre 2020, che ha collocato la Regione Basilicata, sulla base delle determinazioni della Cabina di Regia nazionale e sentito il Comitato Tecnico scientifico, in uno “scenario di tipo 3” e con un “livello di rischio alto”, con conseguente applicazione di misure di contenimento più elevate, tra cui il divieto degli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonchè all’interno del medesimo;


CONSIDERATO che – nonostante l’adozione di dette misure statali (DPCM del 3 novembre 2020 e in particolare la successiva ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020), giustificati dall’andamento crescente della situazione di trasmissibilità non controllata del virus con evidenti potenziali effetti di criticità sulla tenuta del sistema sanitario regionale nel breve periodo – le misure di mitigazione e di contenimento attuate nel territorio regionale non hanno impedito la crescita del numero dei casi di positività da COVID-19 (con conseguente sovraccarico sui servizi socio-assistenziali); diffusione che ha coinvolto le categorie più deboli, come gli anziani, ma anche le fasce più giovani, comprese quelle in età scolare, benchè fossero già in vigore, dal 5 novembre 2020, le disposizioni in ordine alla didattica a distanza al 100 per cento per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;


CONSIDERATO che l’andamento del contagio su scala regionale, a partire dal 3 novembre 2020 mostra, in particolare, infatti, un effetto moltiplicatore dei contagi riconducibili alla crescita esponenziale di positività nelle fasce in età scolare con un impatto in altri segmenti, tale da rappresentare un diffuso incremento e una crescita dell’incidenza dei casi di positività complessivi nell’intero territorio regionale, che è passato dai 1.657 soggetti positivi del 3 novembre 2020 ai 3.439 alla data del 13 novembre 2020.


PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Task Force Regionale del 15 novembre in base alla quale si evidenzia: “il progressivo incremento dei positivi nelle fasce di età scolastica dalla data di avvio delle attività scolastiche del 24 settembre 2020, con ultimo aggiornamento al 12 novembre 2020. Dal monitoraggio effettuato si attesta il trend in incremento dei casi positivi per tutte le classi di età 5-10, 10-13 e 13-18 anni, corrispondenti alla scuola Primaria, alla secondaria di I grado ed alla Secondaria di II grado. Tale incremento assume valori percentuali significativi e
 rilevanti in riferimento al trend in incremento rispetto all’inizio della scuola (pari a: 261,90%, 173,17% e 237,14% rispettivamente per le fasce di età della scuola Primaria, della secondaria di I grado e della Secondaria di II grado); (…) detta dinamica incrementale è in linea ed è correlata con l’incremento dei contagi nell’età adulta, atteso che gli studenti costituiscono veicolo di infezione bidirezionale tra ambito domestico e scuola e, quindi, condizione di rischio oggettivo di diffusione dell’infezione. (…) E’ infatti acclarato in letteratura scientifica che i casi di positività al SARS-CoV-2 in età pediatrica hanno una bassa propensione allo sviluppo di sintomatologia ma, di contro, hanno cariche virali pari e, talvolta, superiori a quelle dell’adulto. Per gli effetti, i casi di positività in età pediatrica sono più difficilmente rilevabili; tuttavia sono considerati come “iperdiffusori” di virus (come emerge dalla contestuale impennata dei contagiati in tutte le classi di età) e, quindi, di contagi e, per ciò, degni di particolare attenzione ai fini del contenimento della diffusione dell’infezione. A riprova, dalla data di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado ad oggi (5 novembre 2020) si registra una riduzione della percentuale di positivi nella corrispondente fascia di età, ad evidenza dell’efficacia dell’adozione della DAD quale misura di contenimento della diffusione dei contagi in tali ambienti. (…) Ancorché non declinati con chiarezza in letteratura scientifica i meccanismi che ne sono alla base è comunque acclarato che la chiusura delle scuole riduce la diffusione del contagio per ogni malattia infettiva e diffusiva, ivi compresa quella da SARS-CoV-2, esplicando i suoi effetti in ragione della limitazione dei momenti di aggregazione sociale da e verso gli istituti scolastici. (…) Il recente Report n.26 della Cabina di Regia -Ministero della Salute-ISS di Monitoraggio della fase 2, relativa alla settimana 2-8 Novembre 2020, attesta per la Regione Basilicata un RT pari a 1,63 e, pertanto, colloca la stessa nello “Scenario di tipo 4” “con rischio equiparato ad “Alto”. (…) “Al riguardo – con riferimento alla valutazione della probabilità di diffusione (rischio elevato di epidemia non controllata e non gestibile) e alla valutazione del rischio di impatto sulla tenuta dei servizi sanitari (carico sui servizi assistenziali con aumento del tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri sia in area critica che non critica con rischio concreto di raggiungere soglie di occupazione dei posti letto) – tale classificazione di rischio implica l’adozione di specifiche misure a livello provinciale e regionale in base al documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. (…) Tra queste, è annoverata la rimodulazione in “escalation” con misure più stringenti che ricomprendono anche interventi straordinari in singole istituzioni quali la chiusura di scuole/università.”;

CONSIDERATO che detta crescita – in base alla situazione descritta – e nell’impossibilità di tener traccia di tutte le catene di trasmissione del virus, espone a un rapido aumento del carico sui servizi socio-assistenziali con conseguente aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri (sia in area critica che non critica), con l’ulteriore rischio di una progressione che è già compatibile con uno “scenario di tipo 4”;

RITENUTO che in ragione del richiamato ulteriore aggravamento dell’emergenza sanitaria in atto, che sussistono i presupposti – nelle more dell’adozione di un successivo DPCM diretto a far fronte alle sopravvenute situazioni – per l’adozione di misure contingibili e urgenti in generale dall’articolo 1, comma 16, del DL 33/2020, cvt, con modificazioni, dalla L. 74/2020 e dall’articolo 32 della L. 833/1978, e comunque dall’art. 3, comma 1, del DL 19/2020, cvt, con modificazioni, dalla L. 35/2020 – volte, già nell’ambito dello “scenario di tipo 3” con “livello di rischio alto”, a contenere il numero dei casi di positività in rapida crescita, in particolare in ambito scolastico, terreno ove il livello percentuale di contagio riscontrato, a sua volta riprodotto in ambito familiare, risulta essere più elevato rispetto ad altri segmenti.

CONSIDERATO che dette misure pur incidendo – comunque limitatamente alle ragioni di estrema gravità e urgenza sanitaria e nelle more dell’efficacia di un provvedimento regionale – sulle didattica scolastica ed educativa non impediscono la fruizione della medesima, atteso che l’attività didattica ed educativa – nell’ambito delle forme di flessibilità organizzativa riconosciuta alle Istituzioni scolastiche, verrebbe svolta, in luogo dell’attività “in presenza”, con il ricorso alla didattica digitale integrata, assicurando in ogni caso la continuità del ciclo di istruzione in corso.


RITENUTO che la misura della sospensione temporanea della didattica “in presenza”, ferma restando la continuità delle attività scolastiche mediante la didattica digitale a distanza, sotto questo profilo, si muove in armonia con quanto declinato nel “Documento di Prevenzione e risposta a Covid-19” condiviso dalla Conferenza delle Regioni in data 8 ottobre 2020 e nel Monitoraggio Fase 2 – Report settimanale n. 26 del Ministero della Salute dell’11 novembre 2020 (aggiornato all’11 novembre 2020), ove si segnala la necessità di “rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni/PA in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732, in accordo con il Ministero della Salute.”;


RITENUTO che la misura in esame, in ragione del sopravvenuto aggravamento della diffusione del COVID-19, nelle more di ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie al fine di valutare gli effetti dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020, si muove in ragione del prevalente interesse pubblico a tutela del diritto primario della salute, che rischia di essere messo in pericolo, a breve termine, dall’andamento della diffusione su base regionale dei contagi, in particolare per effetto della correlazione con la frequenza scolastica, e dal raggiungimento di quelle soglie critiche di occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere regionali che giungerebbero a saturazione;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo del virus e l’incremento dei casi nella Regione che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario intraprese;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 16 e 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le misure disposte dalle Regioni hanno efficacia limitata nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;


RITENUTO di disporre la proroga delle disposizioni di cui alle precedenti ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020 n. 37 e 14 ottobre 2020, n. 38 e 21 ottobre 2020, n. 39, 30 ottobre 2020, n. 40 e 2 novembre 2020, n. 41, salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza;


VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;


RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1
(Ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata.
2. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Art. 2
(Disposizioni di proroga dei termini)
1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, 30 ottobre 2020, n. 40, 9 novembre 2020, n. 42 ad esclusione dell’articolo 3, 13 novembre 2020, n. 43, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dei relativi allegati.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 17 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 15 novembre 2020

BARDI

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